I ministri Sacconi e Tremonti, con il decreto 24 / 7 / 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno dato l’ ok al prepensionamento, nel corso del 2009, di 290 giornalisti in base all’ articolo 37 della legge 416 / 1981. Lo Stato spenderà 20 milioni di euro. Se ne serviranno di più, i maggiori oneri cadranno sugli editori. Potranno andare in prepensionamento i giornalisti con 58 anni di età e almeno 18 anni di contributi (ai quali l’ Inpgi ne aggiungerà altri 5).
Questo il testo del decreto:
Decreto del 24 / 07 / 2009. Individuazione del numero di unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS. (Decreto n. 46775). (09A10117). Pubblicato su: G.U. n. 195 del 24 / 08 / 2009.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’ Economia e delle Finanze
Visto l’ art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’ editoria;
Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell’ art. 37 di cui al capoverso precedente, come da ultimo modificato ed integrato dall’ art. 7 – ter, comma 17, del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con il quale è stata prevista la facoltà, entro sessanta giorni dall’ ammissione al trattamento di CIGS, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
“per i giornalisti professionisti iscritti all’ INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’ INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’ art. 4 del regolamento adottato dall’ INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995”;