Osserviamo: la spiritualità religiosa è una componente fondamentale della natura umana e quindi una faccia dell’ essere umano, al pari della fisicità e della ragione. E dunque, come lo Stato finanzia, per le relative attività, le organizzazioni sportive, ricreative, culturali, assistenziali, sanitarie, cosi pure deve finanziare le confessioni religiose e deve sostenerne l’ attività.
Il che avviene pacificamente, ed in modo anche più rilevante, in paesi occidentali di alta tradizione democratica, quali la Germania, gli USA, la Gran Bretagna. In particolare, in merito alle polemiche sulle esenzioni ICI riguardanti gli immobili degli enti ecclesiastici, possiamo considerare:
Il discorso, anzitutto, riguarda, non solo la confessione cattolica, ma indistintamente i beni e le attività di tutte le confessioni convenzionate con lo Stato italiano. La particolare posizione della Chiesa Cattolica in Italia non dipende certo da contingenze o da fattori politici, ma discende da ragioni storiche. L’ attacco quindi che subisce la Chiesa sulla questione dell’ ICI è un attacco portato a tutte le Confessioni religiose.
Lo Stato riconosce che l’ attività religiosa e di culto è di interesse collettivo e generale, cioè pubblico, al pari dell’ istruzione, della tutela militare, della tutela della sicurezza e dell’ ordine pubblico, della garanzia giurisdizionale e via dicendo. Chi esercita tale attività svolge un servizio pubblico. Perciò, come nessuno si meraviglia se lo Stato non paga le imposte sulle mense e sui circoli ricreativi e sportivi militari, giudiziari, ove esistono, scolastici e via dicendo, così nessuno si meraviglierebbe se lo Stato, gestendo oratori, campi sportivi e ricreativi, mense e refettori, case di accoglienza religiosi non pagasse le imposte su tali attività e strutture.
Ma lo Stato non esercita direttamente l’ attività religiosa e di culto, né delega il suo esercizio alle diverse confessioni. Esso riconosce che l’ attività stessa, esercitata dalle diverse confessioni, secondo i propri fini istituzionali e secondo le regole proprie di ciascuna di esse, vada per ciò stesso considerata attività di interesse collettivo. Ogni confessione esercita dunque, in via autonoma ed insindacabile da parte dello Stato, la funzione di culto e di religione.