Dal 1991 la lotta al riciclaggio è entrata a far parte delle “squadre finanziarie”, mentre dal 2006 sono stati chiamati come soggetti obbligati alle verifiche sul riciclaggio e terrorismo anche gli Agenti Immobiliari e i Mediatori Creditizi. Questo, in base a precise disposizioni della Comunità Europea e del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), organismo internazionale che si occupa di contrastare la criminalità finanziaria, dopo aver introdotto nuove regole dettate dall’ U.I.C. Ufficio Italiano Cambi, oggi soppresso a favore dell’ U.I.F., Ufficio Informazione Finanziaria, sotto controllo di Banca Italia.
Una delle novità più significative di questa III direttiva europea è la richiesta di mutare l’ approccio complessivo: non solo contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose, ma anche azioni di raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. Infatti nelle sue considerazioni iniziali si afferma che sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa, o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l’ integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema.
Lo scopo di evitare l’ inquinamento del sistema finanziario da tali proventi criminali continua, quindi, ad essere assicurato anche dal convinto impegno dei soggetti obbligati, quali consueti conoscitori e garanti delle regole, cui è affidato, inoltre, il compito di prevenire che gli introiti di qualsiasi delitto, taluni dei quali di rilevante allarme sociale, siano per il loro inconsapevole tramite reintrodotti nell’ economia legale.
Il significato finale che è possibile ascrivere a questa evoluzione normativa, spesso resa complessa ed anche convulsa dalla sovrapposizione di piani di intervento successivi e non sempre del tutto coordinati, deve ricostruirsi in termini di nuove e compiute opportunità non solo per il sistema giuridico economico.
Proprio il ruolo dei soggetti obbligati è da non confondere mai con un soggetto investito di funzioni investigative: non mero esecutore di decisioni altrui, ma attento consulente, onerato anche di attivare i controlli e le verifiche delle autorità pubbliche ogni qual volta si prefiguri il rischio di una violazione tale che, se non repressa e se destinata a proliferare, darebbe luogo ad un sistema dominato dalla violazione sistematica di ogni regola, per fini illeciti e di profitto brutale.
Una stima del Ministero Economia e Finanze pubblicata dal Sole 24 Ore nel mese di maggio del 2008 evidenza come secondo il dott. Federico Lucchetti circa il 40% degli Agenti Immobiliari nel recepire la novella disciplina dell’ Antiriciclaggio ha predisposto gli strumenti di adeguamento alla normativa stessa questo anche grazie a Fiaip.
La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali è forse l’ unica Associazione di categoria che raggruppa circa 12.000 titolari di Agenzie Immobiliari e che ha predisposto gli strumenti idonei a disposizione per gli Agenti Immobiliari Associati sia per quanto previsto dall’ antiriciclaggio con il D.M. 143 / 2006 che per il D.Lgs. 231 / 07.
Fiaip dal 2006 ad oggi ha dedicato una divisione dell’ Ufficio Studi Nazionale alla delega e alla illustrazione della normativa stessa mediante Convegni Nazionali, Regionali e Provinciali oltre a Corsi di Approfondimento pratico operativo per quelli che sono i comportamenti, la registrazione e la conservazione dei dati e dei documenti obbligatori e consigliati ai soggetti obbligati.
Fiaip ha incontrato più volte i funzionari dell’ U.I.C. (Ufficio italiano cambi) prima e dopo quelli del M.E.F. Ministero Economia Finanza, al fine di snellire gli adempimenti per gli attori soggetti obbligati e tentare di interpretare le normative stesse e le sue evoluzioni.
Le questioni più ricorrenti sull’ antiriciclaggio
Nelle aule dei convegni, negli ultimi mesi, molte domande si sono ripetute. Ve ne riportiamo alcune, con le relative risposte:
Quando scattano gli obblighi di verifiche e di adempimenti in merito all’ Antiriciclaggio verso i clienti di Agenzie Immobiliari? Ovvero, qual è il momento in cui, nell’ ambito dell’ attività dell’ Agente Immobiliare, sorge l’ obbligo di acquisizione dei dati necessari all’ adeguata verifica del cliente?
La Direzione Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’ Economia ha risposto di recente a questo quesito sottopostole da Fiaip, precisando che l’ obbligo di identificazione e adeguata verifica non sussiste al momento dell’ assunzione dell’ incarico, ma solo alla conclusione dei relativi contratti, perché solo allora si ha un’ effettiva instaurazione del rapporto.
Una spiegazione, questa, già desunta dagli esperti della Federazione, dal momento che solo alla conclusione del contratto c’ è l’ instaurazione del rapporto, quando il cliente, chiunque esso sia, dovrà, ai sensi dell’ art. del D.Lgs. 231 / 07, farsi identificare mediante idoneo e valido documento, rilasciare dichiarazione scritta con la propria identificazione, indicare la natura e lo scopo dell’ operazione e l’ identità dell’ eventuale titolare effettivo. Le operazioni occasione interessate, come meglio definite nel decreto, sono quelle il cui prezzo di vendita è uguale o superiore al valore di riferimento ovvero Euro 15.000,00, concluse anche con lo strumento della proposta d’ acquisto immobiliare / contratto preliminare immobiliare e / o anche direttamente con l’ Atto Notarile di trasferimento dei diritti reali immobiliari.
Questa novità normativa introduce un altro importante strumento, quello della Adeguata Verifica alla Clientela, che riguarda (art. 18) le seguenti attività finalizzate appunto all’ adeguata verifica della clientela:
1. identificare il cliente e verificarne l’ identità;
2. identificare l’ eventuale titolare effettivo e verificarne l’ identità;
3. ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione professionale.
Un’ altra novità significativa è che la direttiva richiede di riconoscere quelle situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ciò vale in particolare per i rapporti d’ affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti o persone politicamente esposte (PEPS), specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono infatti esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e legali.
Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’ affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna di queste categorie rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. A noi interessano quelle persone che pur appartenendo alle liste PEPS non risiedono in Italia.
Come si può fare ad avere certezza che il cliente con il quale si sta cercando di concludere un affare non sia un ricettatore o un terrorista?
Bisogna attivare un abbonamento per la consultazione di una Banca Dati, magari già in servizio presso istituti di credito, per poter effettuare la verifica sul cliente al fine di evitare di continuare l’ operazione con un personaggio (riciclatore e / o terrorista) per il quale esiste il diveto di proseguire il rapporto.
Forse è quindi obbligatorio consultare sempre la “blacklist”?
Gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 231 / 2007 stabiliscono che il soggetto obbligato non deve avere rapporti con riciclatori e / o terroristi, ovvero che per ogni cliente si rispettino i vincoli di adeguata verifica. Si tratta, come confermato da MEF, di un’ ulteriore attività di verifica connessa ad una scelta soggettiva del destinatario della normativa antiriciclaggio ma, di fatto, obbligatoria al fine del rispetto del principio di commisurare il cliente al relativo grado di rischio.
La Fiaip ha chiesto alla Direzione Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura del MEF di chiarire quali sono le operazioni occasionali e se si deve far riferimento alle FAQ pubblicate dall’ U.I.C. ante 27 / 12 / 2007 o se si devono disattendere questi chiarimenti ed andare ad applicare un’ interpretazione autentica meno elastica e più ampia di significato di operazioni, considerando quindi tutte quelle che rientrano nella sfera dell’ attività intermediaria per l’ Agente Immobiliare e quindi, oltre alla compravendita, anche la locazione, le cessioni d’ azienda, l’ affitto d’ azienda, l’ affitto di fondi rustici. La risposta fornita dalla Direzione del Ministero ha precisato che in base alle ultime novità introdotte,
l’ obbligo di effettuare gli adempimenti Antiriciclaggio, a differenza di quanto previsto in precedenza, sussistono anche per i contratti di locazione e di cessione di azienda.
Nella giungla di questo nuovo decreto di recepimento della III Direttiva Antiriciclaggio proveniente dalla Comunità Europea si ritrova anche l’ obbligo di formazione costante e programmata che fa capo al soggetto obbligato stesso, cioè l’ Agente Immobiliare, che ha l’ obbligo di partecipare al ciclo formativo del proprio personale dipendente e / o collaboratore.
Tuttavia non si specifica cosa si intende per Formazione e chi e come possa fornirla in modo valido e probatorio ai fini del rispetto alla normativa stessa. Se è vero che da circa tre anni la figura dell’ Agente Immobiliare è stata coinvolta in un diabolico vortice di responsabilità, solidarietà e adempimenti tali da complicare anche in modo eccessivo la sua vita quotidiana, è altresì vero che la Pubblica Ammnistrazione, e in questo caso il MEF / UIF, non ha ancora risposto a tutti i quesiti mirati, lasciando dubbi e incertezze.
In tale ottica la Fiaip si chiede perché MEF e UIF non abbiano ancora aperto un tavolo di lavoro con i players del settore, dove gli Agenti Immobiliari e i Mediatori Creditizi, chiamati in causa dal decreto e portatori di aspetti pratici in materia di Antiriclaggio, possano ottenere la giusta interpretazione della normativa e dei relativi adempimenti.
Armando Barsotti
Ufficio Studi Fiaip
Da L’ Agente Immobiliare
maggio / giugno del 2009