Il pubblico ministero potrà chiedere di intercettare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Basteranno i sufficienti indizi, come previsto prima della riforma, solo in presenza di indagini su mafia e terrorismo e per i delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore ai 5 anni. Le intercettazioni richieste dal pm non potranno più essere autorizzate da un solo giudice ma da un collegio di tre giudici con decreto motivato.
Limiti di tempo
La intercettazioni possono durare per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo, prorogabili di altri 15 giorni. Un’ ulteriore proroga può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi. Per i delitti di mafia e criminalità organizzata la durata massima sale a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
Pubblicazione
“Vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto del contenuto di atti di indagine preliminare nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’ udienza preliminare”. Nel caso di provvedimenti di custodia cautelare il giornalista potrà pubblicarne il contenuto solo dopo che la persona sottoposta alle indagini, ovvero il suo difensore ne siano venuti a conoscenza. Sono vietate, inoltre, la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai processi penali.
Giornalisti
Per chi pubblica le intercettazioni è previsto il carcere da 6 mesi a un anno, commutabile in una sanzione pecuniaria fino a 5mila euro.
Magistrati
Via la toga a chi rilascia pubblicamente dichiarazioni sui procedimenti. Ammende per chi non impedisce la diffusione delle intercettazioni.
Archivio riservato
Telefonate e verbali saranno custoditi in Procura.