Il DDL sicurezza è stato approvato due giorni fa dalla Camera e purtroppo pare che possa passare anche in Senato e diventare ufficialmente legge. Se volete scaricare il testo completo vi invitiamo a CLICCARE QUI PER TESTO COMPLETO. Intanto a seguire un estratto per capire essenzialmente quanto questo DDL se fosse reso definitivo diventerebbe una carta ‘liberticida’ a tutti gli effetti.
Il testo prevede diverse modifiche al codice penale, tra le quali l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 415-bis c.p. (rubricato ‘rivolta all’interno di un istituto penitenziario’), secondo il quale [chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.]
Sempre in tema di resistenza passiva, si segnala la modifica in tema di ‘rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti’ all’interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, attraverso l’introduzione di una nuova disposizione ai sensi della quale [chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.] In tema di norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione (decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), si propone di modificare l’art. 1-bis comma 1 aggiungendo, al primo periodo che prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000, con le seguenti: [con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro», nonché di sostituire il secondo periodo con il seguente: La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite] in pratica se qualcuno protesta in tal senso si procederà con sanzioni penali e non amministrative.
Intanto anche fuori Italia la situazione non sta migliorando ed Amnesty International ha pubblicato un post su instagram per fare chiarezza CLICCA QUI PER IL POST COMPLETO