Mediazione civile: laurea triennale per gli operatori
Con la circolare 13 giugno 2011, arrivano le indicazioni del ministero della Giustizia, sulla ”Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso”. Via Arenula prova a dare una stretta ai requisiti obbligatori per mediatori e formatori raccogliendo in parte le critiche piovute dall’avvocatura sulla scarsa professionalità delle figure.
L’iscrizione dell’organismo
Il procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione è regolato dalla disciplina del silenzio assenso, dunque ”il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione, tanto che l’amministrazione è tenuta comunque all’iscrizione”. Ciò non vuol dire però che ”l’amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli effetti dell’atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in cui l’istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti”.
Laurea triennale o iscrizione all’albo
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione, il ministero chiarisce che i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, essere iscritti ad un ordine o collegio professionale. Mentre non ha lo stesso valore l’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), dal momento che la norma fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.
Formatori solo con pubblicazioni scientifiche
Maglie più strette per i formatori. Il Dm 180 (articolo 18, comma 3 lett. a)) prevede infatti che gli aspiranti docenti attestino di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); e di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici). Comunque, in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.
Entrando nel dettaglio dei requisiti, il ministero precisa poi che il contributo ”deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico-giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto”.
Con riguardo invece all’oggetto della pubblicazione, si chiarisce che debba riguardare ”specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversi”. Implicando, dunque ”un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione, deve trattarsi di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate; b) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Mentre non sono valide le pubblicazioni online.
Per quanto concerne l’esperienza sul campo poi ”non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore” e cioè ”quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia”. In questo senso, chi richiede l’abilitazione ”deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento”.
Stessa procedura anche con riferimento al terzo requisito, quello dell’esperienza didattica, infatti ”l’istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente”.
Infine, il ministero precisa che ”i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di formazione, purché entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all’art.18”.
La sede e il capitale sociale
Nella redazione della modulistica, per la sede dell’ente occorre che sia specificamene indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione o comodato, la data di registrazione dell’atto. Per il capitale, invece, la somma indicata di 10.000,00 euro deve essere ”effettivamente nella disponibilità dell’ente”. E il riferimento al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, ”non anche alla modalità di costituzione di una società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi dell’art. 246 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro)”. In questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti l’accantonamento della somma.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
di 23 Giugno 2011 00:10 166 views0