La Mediazione Civile, strumento principe per la risoluzione delle controversie d’impresa
Dopo l’emanazione del d.m. 180/2010, attuativo del d.lgs 28/2010, l’istituto della mediazione civile inizia a farsi strada anche nel mondo imprenditoriale divenendo lo strumento principe per la risoluzione rapida ed efficiente delle controversie. Diversi ambiti dell’attività aziendale rientrano infatti tra le materie nelle quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione: in luogo della risoluzione giudiziale dei conflitti, che fino allo scorso mese prevedeva l’avvio del classico iter giudiziale (avvocato, causa, tribunale, giudice) è ora possibile (e da marzo 2011, obbligatorio) avviare un procedimento di mediazione (inoltro dell’istanza ad un organismo di mediazione, partecipazione al procedimento, conclusione). Se solo si pensa al numero di conflitti che riguardano, ad esempio, affitto di aziende, locazione, comodato, successioni, patti di famiglia, contratti assicurativi, bancari e finanziari – che sono solo una parte delle materie in cui il ricorso alla mediazione è obbligatorio – si comprende quanto sia importante per le aziende italiane conoscere quali saranno gli effetti della c.d. ”rivoluzione” che la mediazione rappresenta.
Le imprese italiane, in un momento storico in cui la crisi economica non gioca a favore degli inutili e costosi sprechi di tempo e risorse, potranno trovare nel nuovo istituto giuridico un alleato e una risorsa da cui trarre enormi vantaggi in termini di tempo e di costi.
Vediamo i vantaggi della mediazione per le imprese nel dettaglio:
– sono previste agevolazioni in termini di risparmio di imposte e di tasse rispetto al giudizio ordinario e in termini di rimborso di quanto dovuto al conciliatore come credito di imposta;
– tutto il procedimento di mediazione si conclude in un tempo massimo che corrisponde al 10% degli attuali tempi della giustizia: si passa dai 6 anni della giustizia ordinaria ai 4 mesi della mediazione;
– la totale terzietà dell’Organismo garantisce la correttezza formale del procedimento, la neutralità del mediatore e la totale riservatezza dell’iter conciliativo;
– la possibilità di ricorrere all’istituto della mediazione per la risoluzione anche di liti transnazionali – sempre più diffuse in un sistema economico in cui i confini tra le nazioni ed i relativi ordinamenti giuridici si fanno sempre più problematici (si pensi, a titolo esemplificativo alle imprese che fanno commercio elettronico con paesi terzi);
– oltre ai vantaggi legati alla celerità delle procedure e ai minori costi, un beneficio indiretto riguarda l’immagine delle aziende sul mercato: il modo con cui un’impresa riesce a prevenire o, in ogni caso a gestire, le proprie controversie ha una ricaduta immediata in termini di attrattività sul mercato, sui potenziali clienti, sugli investitori. In un mercato sempre più globalizzato, con un ampio tasso di competitività – e conflittualità – la performance dipende sempre più anche dalla sua capacità di utilizzare strumenti efficaci di risoluzione delle controversie che siano snelli, veloci, economici e riservati.
A questo proposito va ricordato un dato importante che diventerà centrale per determinare il successo delle imprese: si può infatti rendere automatico il ricorso alla mediazione, anche in quelle materie per le quali essa non è obbligatoria, inserendo una clausola di mediazione nei contratti con i propri partner, clienti e fornitori. In caso di insorta controversia, le parti in lite saranno obbligate a transitare per la mediazione, i cui effetti positivi potranno operare su più ampia scala.
La mediazione, inoltre, può dar risposta a richieste di giustizia finora irrisolte come quella, ad esempio, delle Pmi che hanno conflitti con banche e assicurazioni, ma temono il ricorso al giudice per la sproporzione delle forze in campo. Oppure, ancora, nelle ipotesi in cui i soggetti coinvolti in una lite sono anche legati da una durevole relazione economica, alla quale non hanno interesse a sottrarsi. In questi casi, se il ricorso al giudice ordinario potrebbe costituire una frattura insanabile della relazione, la risoluzione alternativa e non giudiziale delle controversie è certamente più adatta a preservare le relazioni tra le parti.
La scelta delle materie in cui l’istituto è obbligatorio, tiene conto infatti di un elemento preciso: offrire un’alternativa al processo ed alla logica conflittuale che lo caratterizza, in particolar modo nelle controversie che insorgono nei legami di lunga durata, nei quali la volontà di mantenere saldi i rapporti, è spesso più forte – è più conveniente – della volontà di vincere sulla controparte.
-Infine, va considerato che il metodo conciliativo, se non andasse a buon fine, non precluderebbe minimamente il successivo accesso alla giustizia ordinaria.
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