A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale di Conciliazione & Arbitrato

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A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale di Conciliazione & Arbitrato

Al Signor Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano; Direzione Generale della Giustizia Dott.ssa Maria Teresa Saragnano; Ministero della Giustizia Ufficio legislativo Dott.ssa Iannini; al Ministro del TESORO On. Giulio TREMONTI; AL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ ITALIA; Banca d’ Italia UFFICIO VIGILANZA SULLE BANCHE; Consiglio Nazionale Forense

RILEVATO
* che la Banca d’ Italia e la CONSOB fanno obbligo agli intermediari finanziari di aderire a qualsiasi forma di sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per le controversie che possono intercorrere tra cittadini clienti e le banche attraverso Organismi pubblici e / o privati, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero e sorvegliati dallo stesso;

* che a partire dal 20 / 03 /2011 a norma dell’ Art. 5 del D. Leg,vo 28 / 2010, l’ esperimento del procedimento di mediazione – per le controversie relative a contratti bancari e finanziari – è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

CONSIDERATO
* che, la maggior parte degli avvii di procedure conciliative riflettono la restituzione da parte delle banche di interessi anatocistici, competenze spese e commissioni di massimo scoperto dichiarati non dovuti dalla Corte Costituzionale;

* che, la dicitura “di cartello della mancata adesione da parte di tutte le banche è la seguente “….omissis… Con riferimento all’ istanza inoltrata segnaliamo la volontà di non aderire al tentativo di conciliazione proposto, avendo verificato i fatti oggetto di contestazione e valutato come corretto l’ operato della banca“.

* che, per molte di queste aziende sono in corso procedure provvisoriamente esecutive, rilasciate da Magistrati su titoli non certi (estratti conto)

* che ai fini di una sana e prudente gestione della banca, procrastinare nel tempo detto rimborso è nocivo per gli azionisti e la banca medesima, per il semplice fatto di non aver aderito alla conciliazione, in quanto, la parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa;

TENUTO CONTO
* dell’ informativa, obbligatoria, rilasciata dai legali, ai propri assistiti, ai sensi del D.Leg.vo n. 28 / 2010, nella quale sono specificati i molteplici benefici per le parti in caso di avvenuta conciliazione;

*che il comportamento delle banche costringono i cittadini ad aggravare di costi ulteriori i giudizi per il legittimo riconoscimento “del maltolto” che giurisprudenza consolidata ha dichiarato restituibile;

* destano anche molte perplessità, la cessione di rapporti giuridici bancari, che sembrano fatti ad arte per allungare ulteriormente i tempi di giustizia.

Per tutto quanto premesso e considerato
Si invita il Ministro del Tesoro, la Banca d’ Italia, la CONSOB e l’ Ufficio Vigilanza della Banca d’ Italia di intervenire, per quanto di loro competenza ed invita il Ministero della Giustizia dl dare disposizione affinché i Magistrati, per le cause pendenti anche per quelle appellate, demandino agli organismi di conciliazione le parti per la risoluzione della loro controversia.

La situazione del procrastinare nel tempo la restituzione alle tantissime aziende, di quanto dovuto fa sì tantissime aziende e società non riescono ad essere competitivi sul mercato Nazionale ed Internazionale, oltre ad essere è una delle principali cause di fallimenti a catena.

Al fine di giustizia, inoltre, si chiede di essere portato a conoscenza di eventuali provvedimenti che si intendono intraprendere nei confronti delle banche, questo per rendere partecipi i cittadini, attraverso il nostro organo di informazione del nuovo istituto giuridico della conciliazione.

Il presidente dell’ Organismo
Dott. Giovanni Pecoraro

http://www.anpar.it
[email protected]

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