CONF.AS (Confederazione delle Associazioni). Giudici ed avvocati protagonisti della mediazione civile. Dal 20 marzo 2010, con l’ entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’ art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’ atto del conferimento dell’ incarico, ad informare l’ assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’ informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’ avvocato e l’ assistito è annullabile.
Il documento che contiene l’ informazione è sottoscritto dall’ assistito e deve essere allegato all’ atto introduttivo dell’ eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
L’ invito deve essere rivolto alle parti prima dell’ udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’ invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Fra dodici mesi, invece, chi intende esercitare in giudizio un’ azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per questa materia, l’ esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ufficio stampa CONFAS A. Marchese
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