Disposizioni urgenti per l’ attuazione di obblighi comunitari e per l’ esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, con la votazione di fiducia il provvedimento del Governo. Tra le disposizione di maggior interesse si evidenzia la modifica della norma di cui al comma 289, dell’ articolo 2 della L. 244 / 07 (Finanziaria 2008). Al riguardo, si prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possano essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall’ ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.
Questo al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti.
Specifiche disposizioni vengono dettate per la realizzazione dell’ evento Expo Milano 2015. Al riguardo, il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l’ unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
In materia ambientale, vengono invece apportate una serie di modifiche al D.Lgs 152 / 2006 in attuazione della direttiva comunitaria 2004 / 35 / CE. In particolare, con riguardo al risarcimento del danno ambientale, è stabilito che chi ha arrecato danno all’ ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all’ effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’ adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004 / 35 / CE.
Al fine di recepire la Direttiva comunitaria 2009 / 17 / CE in materia di riciclaggio di denaro, individuazione, rintracciamento e congelamento o sequestro nonché confisca degli strumenti e dei proventi di reato, viene autorizzata a partire dal 2009 l’ implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale prevista dalla L. 266 / 2005 (Legge finanziaria per il 2006) in favore del Corpo della Guardia di Finanza.
Viene modificato l’ art. 47 della L. 428 / 1990 (Legge Comunitaria del 1990) in materia di trasferimento di azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. In particolare, si prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’ occupazione, l’ articolo 2112 c.c. relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’ azienda trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’ accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende che si trovino in una delle condizioni specificatamente indicate dal provvedimento.
Viene modificata la normativa in materia di servizi pubblici locali disciplinata, in ultimo, dall’ art. 23 – bis del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 133 / 08, con particolare riferimento alle modalità di affidamento dei servizi pubblici. Le nuove disposizioni non si applicano al settore della distribuzione del gas, alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale: per tali servizi restano ferme le rispettive discipline di settore.
Infine, il provvedimento prevede la revisione della disciplina contenuta nell’ art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163 / 06 (Codice dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture). Sulla base dei rilievi della Corte di giustizia, viene previsto che la situazione di controllo formale o sostanziale costituisce causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara. Deve, invece, ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, nel caso in cui il rapporto di controllo non influenzi la formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.