Legittimità costituzionale del cosiddetto lodo Alfano. L’ indagine ha un valore soltanto giuridico e non politico

di isayblog4 14 views0

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“Quando un giudice chiede alla Corte costituzionale di verificare la legittimità costituzionale di una norma, è previsto l’ intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall’ Avvocatura dello Stato. L’ intervento, come la Corte costituzionale ha ribadito più di una volta, ha una funzione ausiliaria nei confronti della Corte, alla quale sono sottoposte le ragioni per le quali la norma impugnata va ritenuta costituzionalmente legittima”. Lo afferma in un’ intervista all’ agenzia di stampa Adnkronos l’ Avvocato Generale dello Stato, Oscar Fiumara.

“Il dubbio sulla legittimità costituzionale del cosiddetto lodo Alfano – sottolinea – è stato fondato sulla violazione dell’ art.3 della Costituzione, vale a dire sul principio di uguaglianza”. In particolare, precisa, “l’ indagine ha un valore soltanto giuridico e non politico. Il giudizio richiede la verifica della ragionevolezza di una disciplina diversificata rispetto a soggetti che si trovano in condizioni che il giudice, che ha sollevato la questione, ritiene identiche o analoghe. È necessario, pertanto, individuare la ratio della norma, vale a dire il fine che il legislatore si è proposto, in modo da essere in grado di valutarne la ragionevolezza”.

“La scelta del fine, per tutte le norme – sottolinea Fiumara – è fondata su di una valutazione politica, rimessa al Parlamento. Una volta che la norma è entrata in vigore, la ricerca della ratio è la prima operazione che va fatta per una sua corretta interpretazione. L’ indagine, pertanto, ha un valore soltanto giuridico e non politico poichè la fase politica si esaurisce davanti alle Camere”.

Fiumara ricorda che “l’ Avvocatura dello Stato nella sua memoria ha subito precisato che il giudizio andava condotto sulla norma, nella sua astrattezza e nella sua generalità, e non su persone o fatti concreti. Per verificarne la ragionevolezza si è individuato il fine avuto di vista, vale a dire il pericolo della incompatibilità tra i compiti di governo e la difesa nel processo penale”.

“Su questa premessa – conclude – si sono poi svolte le ragioni per le quali si ritiene che la disciplina sia consentita e proporzionata. La loro fondatezza sarà naturalmente valutata dalla Corte costituzionale, nei confronti della quale l’ Avvocatura dello Stato si è limitata a svolgere la funzione assegnata dalla legge”.

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