L’ ex Presidente della Repubblica sen. Francesco Cossiga sulla questione della esenzione ICI e dell’ 8 per mille

di isayblog4 27 views0

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Osserviamo: la spiritualità religiosa è una componente fondamentale della natura umana e quindi una faccia dell’ essere umano, al pari della fisicità e della ragione. E dunque, come lo Stato finanzia, per le relative attività, le organizzazioni sportive, ricreative, culturali, assistenziali, sanitarie, cosi pure deve finanziare le confessioni religiose e deve sostenerne l’ attività.

Il che avviene pacificamente, ed in modo anche più rilevante, in paesi occidentali di alta tradizione democratica, quali la Germania, gli USA, la Gran Bretagna. In particolare, in merito alle polemiche sulle esenzioni ICI riguardanti gli immobili degli enti ecclesiastici, possiamo considerare:

Il discorso, anzitutto, riguarda, non solo la confessione cattolica, ma indistintamente i beni e le attività di tutte le confessioni convenzionate con lo Stato italiano. La particolare posizione della Chiesa Cattolica in Italia non dipende certo da contingenze o da fattori politici, ma discende da ragioni storiche. L’ attacco quindi che subisce la Chiesa sulla questione dell’ ICI è un attacco portato a tutte le Confessioni religiose.

Lo Stato riconosce che l’ attività religiosa e di culto è di interesse collettivo e generale, cioè pubblico, al pari dell’ istruzione, della tutela militare, della tutela della sicurezza e dell’ ordine pubblico, della garanzia giurisdizionale e via dicendo. Chi esercita tale attività svolge un servizio pubblico. Perciò, come nessuno si meraviglia se lo Stato non paga le imposte sulle mense e sui circoli ricreativi e sportivi militari, giudiziari, ove esistono, scolastici e via dicendo, così nessuno si meraviglierebbe se lo Stato, gestendo oratori, campi sportivi e ricreativi, mense e refettori, case di accoglienza religiosi non pagasse le imposte su tali attività e strutture.

Ma lo Stato non esercita direttamente l’ attività religiosa e di culto, né delega il suo esercizio alle diverse confessioni. Esso riconosce che l’ attività stessa, esercitata dalle diverse confessioni, secondo i propri fini istituzionali e secondo le regole proprie di ciascuna di esse, vada per ciò stesso considerata attività di interesse collettivo. Ogni confessione esercita dunque, in via autonoma ed insindacabile da parte dello Stato, la funzione di culto e di religione.

La Chiesa ha previsto istituzionalmente una distinzione fra attività principali ed attività complementari di religione. Fra le prime la celebrazione del culto, i riti e le liturgie, la catechesi, la missionarietà, la vita e l’ organizzazione del clero, l’ educazione religiosa: fra le altre le attività ricreative, culturali, didattiche, ricettive, caritative, assistenziali e quant’ altro la Chiesa ritiene utile alla sua missione. Conseguentemente tutte le strutture e le attrezzature in cui viene svolta, secondo i fini istituzionali detti, un’ attività sia principale, sia complementare di religione e di culto, sono da ritenersi equiparate, sul piano della loro diretta destinazione alla funzione pubblica cui assolve la Chiesa.

Diversamente, la Chiesa stessa riconosce che una serie di beni (i cosiddetti strumentali) non hanno una finalizzazione diretta ai compiti della Istituzione; ma producono puramente un reddito. Il reddito viene dunque assoggettato a tassazione, cosi come il bene, se immobile, è soggetto a ICI.

Coerentemente per l’ applicazione dell’ esenzione ICI agli immobili degli enti religiosi devono ricorrere due requisiti: il primo soggettivo riguardante la natura dell’ ente che esercita l’ attività; si deve trattare di enti aventi finalità di religione e di culto. L’ altro oggettivo nel senso che l’ immobile deve essere destinato ad ospitare una attività connessa alla finalità religiosa.

Le ricorrenti polemiche sull’ ICI relativa ai beni della Chiesa non trovano spiegazione, dunque, sul piano giuridico; ma piuttosto con la pretesa di affermare una concezione laicista dello Stato, basata sull’ assunto che esso non debba riconoscere la componente spirituale come parte integrante della persona umana della quale occuparsi e da porre nella propria sfera di interesse (al pari della salute, della integrità ed incolumità fisiche, della istruzione e della cultura, della sfera affettiva, relazionale lavorativa; aspetti tutti,dei quali lo Stato si occupa direttamente, a pieno titolo).

L’ art. 7 del D. Lgs. 504 / 92, dunque, elenca tassativamente le attività che possono fruire dell’ esenzione ICI:
1- attività assistenziali;
2- attività previdenziali;
3- attività sanitarie;
4- attività didattiche;
5- attività ricettive;
6- attività culturali;
7- attività ricreative;
8- attività sportive;
9- attività di religione e di culto.

Mi sembra in conclusione che il legislatore italiano conosca bene i termini della questione e, con questa norma, non dia alla questione stessa una risposta né emotiva, né superficiale.

Achille Colombo Clerici (foto)
http://www.assoedilizia.com
http://www.colomboclerici.wordpress.com

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