“Bene la tassazione dei canoni di locazione uniformata a quella delle SIIQ. “Le case a disposizione” non possono definirsi sfitte o esservi assimilate. Linea di incentivi e non di deterrenti per favorire la locazione”.
Dichiarazione del Presidente Achille Colombo Clerici
“Nell’ esprimere apprezzamento per i contenuti ed il pensiero sotteso alle linee guida del disegno di Legge 2378 di iniziativa del Deputato On.le Laboccetta, pensiero indicato da Assoedilizia nel corso del Convegno PARADIGMA tenutosi a Milano, in data 3 marzo 2008, ci si richiama alle conclusioni rassegnate nel corso del Convegno stesso.
In quella sede si suggeriva l’ equiparazione, sul piano fiscale, dei contribuenti soggetti alle imposte sui redditi derivanti dalla locazione immobiliare, alle SIIQ.
In merito al disegno di legge osserviamo, tuttavia, che la previsione della lettera (L dell’ art. 1. (misure disincentivanti le case sfitte e a disposizione) penalizza il dinamismo delle grandi città, nelle quali la spiccata attrattività e la esigenza di competitività implicano la presenza di una quota rilevante di abitazioni a disposizione da parte di non residenti.
Dichiarare sfitte o equiparabili alle stesse (e penalizzarle) le abitazioni che i parigini, come pure i fiorentini o i luganesi, acquistano, per tenerle a disposizione, ad esempio a Milano o a Roma (terminali urbani gerarchici di un sistema sociale, culturale, sociale ed istituzionale nei quali, per i più diversi motivi si tende a stabilire, un radicamento, indipendentemente dal dimorarvi stabilmente) come fanno gli italiani che comperano casa all’ estero, a Parigi piuttosto che a Londra o a New York, ci sembra francamente un principio su cui riflettere ulteriormente.
Vero è che le abitazioni definibili sfitte sono solo quelle che, essendo finalizzate funzionalmente, per destinazione economica del proprietario, alla locazione, sono da questi deliberatamente sottratte al mercato della locazione. Operazione questa assai remota, in quanto assolutamente antieconomica, dati gli elevatissimi costi che la gestione di un immobile comporta, occupato o inoccupato che sia: oneri fiscali, di manutenzione e di adeguamento, spese condominiali e di riscaldamento, spese di amministrazione e di assicurazione, costo della obsolescenza legata al disuso.
Nella definizione di alloggi sfitti o assimilabili, secondo la concezione che ispira la norma in oggetto, cara ad alcuni sindacati degli inquilini e a certe parti politiche, sono comprese tipologie che non hanno (ora più che mai, in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, con prospettive di calo dei valori immobiliari) niente a che fare con la sottrazione deliberata delle case al mercato della locazione.
Necessità familiari, controversie legali in atto, esigenze di interventi edilizi, magari carenza di domanda di locazione, sono all’ origine di tale rilievo statistico. Penalizzarle ci sembra francamente una scelta da ripensare”.