Il Governo ha presentato due emendamenti che modificano la cosiddetta norma ‘blocca-processi’ contenuta nel decreto sicurezza, in fase di conversione alla Camera dei deputati.
“E’ una riformulazione dell’emendamento in cui rimane fermo il principio generale di dare priorità a determinati processi, cioè ai processi più gravi, ma si dà assoluta discrezionalità ai dirigenti degli uffici, quindi ogni singolo tribunale farà la propria valutazione su come gestire i ruoli d’udienza”, osserva Nicolò Ghedini del Pdl.
“Non c’è più una norma rigida che impone determinate decisioni – aggiunge – ma ogni singolo tribunale potrà attagliare la norma alle sue esigenze”.
“Rimane ferma – prosegue – la sospensione della prescrizione nei casi di rinvio e quindi non c’è nessun documento per la persona offesa che potrà trasferire l’azione in sede civile con tempi dimezzati. A noi sembra una soluzione che tiene conto delle critiche che erano state avanzate e della funzionalità dei processi e dei tribunali”.
“L’opposizione – spiega ancora- aveva fatto una polemica sbagliata su queste norme. Il lodo Alfano ha una precisa funzione, mentre il ‘blocca-processi’ serve a far sì che si possano celebrare i processi davvero urgenti. E’ certamente diversa la norma così come verrà approvata da quella che era passata in Senato, quindi io penso – conclude- che anche l’opposizione potrà tranquillamente votarla”.
Ad illustrare la nuova norma per il rinvio dei processi meno importanti sottolineandone le novità è anche Giulia Bongiorno, presidente della prima commissione di Montecitorio: “In primo luogo – dice – scompare la sospensione automatica dei processi e arriva il rinvio pianificato dai dirigenti degli uffici. In secondo luogo – prosegue – sparisce la data del 30 giugno 2002 come ‘discrimine’ per i processi da rinviare e si introduce quella del 2 maggio 2006, ovvero il termine per i reati coperti da indulto. Infine, il controllo dei rinvii e la decisione su di essi è a discrezione della magistratura, come chiesto da più parti”.
Le modifiche alla norma, però, non finiscono qui.
Il Governo, infatti, mantiene priorità per i processi per reati di maggiore gravità, per quelli commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, più in generale, per tutti quelli che prevedono pene superiori ai 4 anni di reclusione.
Quelli con pene inferiori ai 4 anni, invece, possono essere rinviati secondo “i criteri e le modalità – si legge nel testo dell’emendamento – individuati dai dirigenti degli uffici”.
A loro, dunque, spetta il compito di stabilire se, come e in che termini rinviare i processi, anche se all’imputato è sempre consentito rinunciare al rinvio e chiedere la celebrazione del processo.
Inoltre, rinvio del procedimento passa da un massimo di un anno (come stabiliva la norma precedente) a 18 mesi, con prescrizione sempre congelata.
Infine, la politica giudiziaria degli uffici, che con le norme precedenti era affidata in toto al dirigente, torna sotto il controllo del Csm e del Guardasigilli.
Al comma 4 dell’articolo 2-ter del nuovo testo del Dl sicurezza si legge infatti che “il Csm e il ministro della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il ministro riferisce alle Camere le valutazioni effettuate”.
Il nuovo testo, poi, stabilisce che per i reati coperti da indulto, sia possibile ricorrere al patteggiamento anche se sono scaduti i termini, mentre le parti terze nel processo possono sempre ricorrere in sede civile, con una corsia preferenziale per la trattazione del processo.
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