Dalle ore 24 di oggi venerdì 11 aprile 2008 scatta il divieto di propaganda elettorale per permettere agli elettori la cosiddetta pausa di riflessione. Infatti, nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati e altri manifesti di propaganda, come imposto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956.
Nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956.
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione, vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.
I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).