Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro, fissando come pena massima l’arresto fino a 18 mesi. Il decreto arriva a pochi giorni dalla tragedia dei cinque operai morti in un’autocisterna a Molfetta. Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri ci sono nuove e più pesanti sanzioni per le imprese che non fanno rispettare le norme sulla sicurezza (uno dei punti, quest’ultimo, su cui il mondo imprenditoriale aveva chiesto approfondimenti e espresso perplessità).
Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Luigi Scotti, spiegando che si tratta della sanzione che scatta quando l’impresa non aumenta la valutazione di rischio per attività in contesti pericolosi. “L’apparato sanzionatorio – sottolinea Scotti – guarda alle condotte che mettono in pericolo la vita dei lavoratori e prevede altre tre fasce di provvedimenti: sanzioni intermedie che oscillano tra multe e, per i casi più gravi, l’arresto; multe; illeciti amministrativi”.
L’arresto, ha spiegato il ministro della Giustizia Luigi Scotti “è previsto per un massimo di 18 mesi e riguarda fatti fondamentali come la mancata valutazione del rischio per le imprese che si trovano in un contesto pericoloso. Poi ci sono le sanzioni pecuniarie o detentive per alternativa. In terzo luogo – prosegue il ministro – ci sono le sanzioni solo pecuniarie e infine gli illeciti amministrativi». Il provvedimento prevede però anche che qualora nel caso più grave si “provi che si sia iniziato a correggere la condotta allora il giudice può comminare l’ammenda da 8mila a 24 mila euro”.
Per il ministro del Lavoro Cesare Damiano, “le sanzioni introdotte si muovono da una logica semplice: la proporzionalità alla violazione. Il sistema sanzionatorio è estremamente calibrato. Il governo con quest’atto dimostra di aver realizzato un importante azione sui temi del lavoro e dello stato sociale”. Con le norme che sono state approvate “potenziamo un’apparato di prevenzione, formazione e controllo”. Con il testo unico, inoltre, si porta alla “semplificazione di tutta la norma che andrà a vantaggio del sistema delle imprese. Mentre per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio abbiamo svolto un’azione di definizione con grande equilibrio. Il decreto va abbinato all’opera precedente che è sviluppata soprattutto per combattere il lavoro nero e l’irregolarità, fonte primaria di incidenti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Cesare Damiano, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.
“Il provvedimento di oggi – ha aggiunto – non si concentra solo sulle sanzioni, ma punta molto sulla prevenzione. Su questa materia c’era una stratificazione legislativa più che trentennale, abbiamo realizzato una semplificazione della normativa e ciò a vantaggio delle imprese” conlude Damiano.
Positivo il giudizio del segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani: “Adesso l’auspicio è che la riforma sia approvata al più presto dopo il parere delle commissioni parlamentari. È necessario ora impegnarsi ovunque nei luoghi di lavoro perchè l’approvazione della legge, naturalmente, non risolve tutti i problemi”.
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Il provvedimento approvato il6 marzo 2008 ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione.
Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
– l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
– il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
– la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
– il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
– la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.
Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale – estranee all’oggetto della delega – per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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